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PREPOSTI: Formazione e aggiornamento ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il preposto è una figura chiave nel sistema aziendale di prevenzione. Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del suo incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e intervenendo per modificare comportamenti non conformi.

Il suo ruolo è fondamentale per rendere effettiva l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: non solo vigila, ma è chiamato ad agire, segnalare, informare, interrompere attività pericolose e collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione.

L’obbligo di individuare e formare il preposto riguarda tutte le aziende, pubbliche o private, che prevedono la presenza di figure con funzioni di coordinamento e supervisione, anche solo operative. L’obbligo non è legato alla dimensione aziendale ma alla presenza effettiva di ruoli che, di fatto, esercitano funzioni di controllo. Di conseguenza, è importante per i datori di lavoro identificare obbligatoriamente i preposti (obbligo introdotto dalla L. 215/21, sanzionato penalmente) e garantire loro una formazione adeguata.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in vigore del 24 maggio 2025, aggiorna in profondità la formazione di questa figura, con l’obiettivo di rafforzarne la consapevolezza, le competenze e l’efficacia all’interno dei contesti produttivi.

In particolare, l’Accordo 2025 introduce un’articolazione più strutturata e moderna del percorso formativo, obbligatorio per tutti i preposti, e stabilisce modalità più rigorose per la verifica dell’apprendimento e l’organizzazione dei corsi. Una formazione più concreta, aderente alla realtà aziendale e aggiornata alle più recenti evoluzioni normative.

Le novità principali della formazione per preposti

  • Corso base: durata minima di 12 ore (non più 8), suddivise in moduli tematici.
  • Obbligo di formazione dopo aver completato quella per lavoratori (formazione base + specifica).
  • Verifica finale dell’apprendimento con verbale obbligatorio.
  • Modalità di erogazione solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono).
  • Contenuti rafforzati su obblighi, appalti, comunicazione, vigilanza.
  • Corso di aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni, (non più ogni 5 anni), esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona.

Il corso di aggiornamento per preposti: novità e scadenze

Il corso di aggiornamento, obbligatorio con cadenza biennale, ha una durata minima di 6 ore e si concentra principalmente sugli aspetti pratici della sicurezza, con particolare attenzione alle novità normative, ai cambiamenti organizzativi e alle evoluzioni tecniche. L’obiettivo è consolidare il ruolo del preposto nella gestione attiva della prevenzione aziendale, promuovendo un aggiornamento costante delle competenze. 

Le scadenze da rispettare alla luce dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 sono le seguenti:

  • Preposti che hanno completato il corso base o l’aggiornamento PRIMA del 24 maggio 2023:
    hanno 12 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025, grazie alla proroga prevista dallo stesso Accordo, quindi dovranno completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026, a prescindere da quando abbiano frequentato l’ultimo corso.
    Esempio: se un preposto ha seguito il corso base il 15 novembre 2020 o l’aggiornamento il 10 novembre 2022, dovrà comunque aggiornarsi entro il 24 maggio 2026.
  • Preposti che hanno completato il corso base o l’aggiornamento DOPO il 24 maggio 2023 (meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo):
    in questo caso, essendo nel biennio precedente all’entrata in vigore dell’Accordo, non è prevista alcuna proroga bensì si applica direttamente la nuova cadenza biennale. Di conseguenza il Preposto è tenuto ad aggiornarsi entro due anni dalla data di completamento di tale corso, senza alcuna proroga.
  • Esempio: se un preposto ha svolto l’aggiornamento il 25 novembre 2023, dovrà aggiornarsi entro il 25 novembre 2025.
  • Esempio: se l’ultimo corso è stato svolto il 26 maggio 2023, l’obbligo di aggiornamento è già scaduto il 26 maggio 2025.

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